Dal 1° gennaio 2013, in seguito alla nuova Legge sulla protezione dei minori e degli adulti, la Legislazione federale prescrive l'istituzione dell'Autorità regionale di protezione.
Nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC). Nel nostro cantone tale funzione è esercitata dall'autorità regionale di protezione (art. 2 LPMA). Complessivamente sono state costituire 18 autorità regionali di protezione le quali esercitano la loro funzione su determinati comprensori giurisdizionali (art. 1 RPMA).
Il Comune di Tresa fa parte del comprensorio giurisdizionale no. 6 - Agno.
Il servizio viene gestito a livello distrettuale e vengono trattati i casi di persone domiciliate nei Comuni di Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Collina d’Oro, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate.
Le principali casistiche di cui si occupa l'Autorità Regionale di Protezione sono le seguenti:
Modalità organizzative
Sono definite nella Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 e nel relativo Regolamento d'applicazione del 29 novembre 2000.