Dal 1° gennaio 2018 ogni cittadino straniero residente a Monteggio ha il diritto di inoltrare una domanda di naturalizzazione, se rispetta le seguenti condizioni indispensabili:
Nella valutazione dei diversi criteri di naturalizzazione, l’autorità comunale tiene in debita considerazione la situazione personale di ogni candidato. Le persone invalide, affette da una grave malattia oppure che hanno delle gravi difficoltà a leggere e scrivere e che per queste ragioni non adempiono a certe condizioni, ed in particolare alla conoscenza scritta e parlata dell’italiano e alla riscossione di aiuti sociali, possono segnalare queste circostanze al momento dell’inoltro della domanda di naturalizzazione (art. 9 OCit).
In Svizzera la doppia cittadinanza è ammessa senza limitazioni dal 1° gennaio 1992. Perciò lo straniero naturalizzato non deve più rinunciare alla sua cittadinanza d’origine. È tuttavia possibile che il diritto dello Stato di provenienza, preveda la perdita automatica della cittadinanza in caso di acquisto volontario della cittadinanza di un altro Stato.
I formulari necessari per le pratiche di naturalizzazione sono a disposizione presso la Cancelleria comunale.
Uno dei criteri più importanti per la naturalizzazione è il rispetto dei valori indicati nella Costituzione federale: democrazia, autodeterminazione e parità dei sessi. L’Ordinanza sulla cittadinanza svizzera menziona però anche il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza, la libertà di espressione, l’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo. Anche frequentare la scuola dell’obbligo è un valore costituzionale.
Nel calcolo degli anni di residenza in Svizzera, non sono presi in considerazione quelli trascorsi al beneficio di un permesso N (richiedenti l’asilo) o di un permesso L; mentre quelli con il permesso F (ammissione provvisoria), contano per metà.
Il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l'8° e il 18° anno d'età è computato due volte, Tuttavia il soggiorno effettivo deve essere di almeno 6 anni.
Chi è di lingua madre italiana o ha frequentato almeno cinque anni di scuola dell’obbligo in Ticino o ha concluso una formazione a livello secondario oppure terziario, non dovrà dimostrare le proprie competenze linguistiche.
Senza questi presupposti i candidati dovranno presentare un certificato che attesta il livello A2 per lo scritto e il livello B1 per il parlato, rivolgendosi ad uno degli enti di certificazione di livello internazionale presenti in Ticino (vedi lista); oppure presentando il “Passaporto delle lingue” (www.fide-info.ch).
Chi non ha frequentato almeno cinque anni di scuola dell’obbligo in Ticino o non ha concluso una formazione a livello secondario oppure terziario, dovrà dimostrare la propria familiarità con le condizioni di vita svizzera, frequentando un corso di cittadinanza.
Art. 1 RLCCit (documenti per il confederato)
Art. 5 RLCCit (documenti per lo straniero)
Chi intende inoltrare la propria candidatura, deve innanzitutto presentare la conferma del proprio stato civile rilasciata dall’Ufficio di stato civile competente, il permesso di domicilio C nonché il certificato del corso di cittadinanza.
In seguito si dovrà allestire il dossier vero e proprio con i seguenti documenti:
Artt. 4, 9, 16, 30, 35, 38 LCCit
I figli minorenni possono essere inseriti nella domanda di uno dei due genitori. Se hanno già compiuto 16 anni devono però compilare una domanda separata.
I cittadini stranieri residenti in Ticino dalla nascita e ininterrottamente da almeno dieci anni, possono acquisire in via agevolata la cittadinanza ticinese, se ne fanno richiesta prima del compimento del ventiduesimo anno di età. Il comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha vissuto ininterrottamente nei due anni precedenti l’inoltro della domanda.
I partner registrati di un cittadino svizzero, al momento dell’inoltro della domanda di naturalizzazione devono dimostrate di aver risieduto in Svizzera per almeno 5 anni fra i quali l’anno precedente alla presentazione della candidatura e di vivere da almeno tre anni in unione domestica registrata.